1. I CPO sono eligibili per l'erogazione dei contributi anche per installazioni su suolo pubblico?
Le infrastrutture di ricarica devono essere installate/collocate in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari al momento dell’installazione e per i successivi 5 anni
dall’erogazione del contributo, così come previsto dalla normativa di riferimento. A tal fine dovrà essere caricata in piattaforma la documentazione, conforme all’originale, attestante tale
disponibilità.
2. Può essere avanzata la richiesta di contributo anche per le spese preventivate, ma non ancora
sostenute?
Per acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375 mila euro da parte di imprese e per acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, la cui domanda è
presentata online, le spese dovranno risultare sostenute e documentate a partire dal 4 novembre 2021, ed entro la data di presentazione della domanda di concessione ed erogazione, così come
previsto dal decreto direttoriale del 10 ottobre – interventi di lettera a) e c).
Per acquisto e installazione di IdR di valore complessivo pari o superiore a 375 mila euro da parte di imprese, la cui domanda è presentata via pec, le spese dovranno risultare sostenute e
documentate a partire dal 4 novembre 2021 ed entro la data di presentazione della richiesta di erogazione, così come previsto dal decreto direttoriale del 10 ottobre – interventi di lettera
b)
I decreti sono consultabili e scaricabili nella sezione Normativa al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa.
3. C'è un tetto massimo relativo all'importo delle spese ammissibili da dichiarare nella scheda "Programma di
Investimento" (Importo dell'investimento) di cui all'Allegato 1?
Per acquisto e installazione di IdR da parte di imprese e da parte di professionisti, di cui agli interventi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. a) e c), del Decreto MASE 25 agosto 2021 n.
358, l’investimento complessivo dovrà essere inferiore a 375.000 euro. In caso di professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non potrà
essere superiore a 20.000,00 euro.
Per acquisto e installazione di IdR da parte di imprese, di cui agli interventi previsti dall’art. 2 comma 2, lett. b del Decreto MASE 25 agosto 2021 n. 358, la normativa non prevede
limitazioni rispetto all’importo massimo dell’investimento, tuttavia, il contributo sarà concedibile nel limite massimo del 40%.
Resta fermo che l’ammissione al contributo è subordinata all’effettiva capienza risultante dai registri aiuti del massimale previsto dal regolamento de minimis. Prima di effettuare l’invio
della domanda, le imprese sono, pertanto, tenute a verificare il possesso del suddetto requisito o al limite massimo concedibile in applicazione del regime de minimis.
4. L’incentivo del 40% è per acquisto di una o più infrastrutture. Le medesime devono essere necessariamente
inserite all'interno di unica fattura?
No, la normativa vigente prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, ed è prevista la possibilità di caricare una o più fatture.
5. La cabina di consegna in media tensione e di trasformazione è da considerare nelle spese relative
all'installazione oppure nelle grid connection?
I costi sostenuti per la cabina di consegna in media tensione e di trasformazione, se strettamente necessari all’installazione dell’infrastruttura di ricarica, rientrano nelle spese relative
agli impianti elettrici, comprese nelle spese per l’acquisto e installazione delle colonnine di cui all’art.6 comma 1 lettera a) del Decreto MASE 25 agosto 2021 n. 358.
6. Rientra nel bando anche il trolley/carrello da 43kw che si sta usando molto come sistema di ricarica
mobile e nei depositi soprattutto per la ricarica dei mezzi pesanti?
L'art. 6 del D.M. 25 agosto 2021, nell'elencare le spese ammissibili al contributo, cita espressamente l'installazione di "wallbox" e “colonnine" e non anche i trolley/carrello che quindi non
rientrano tra le infrastrutture di ricarica che possono fruire dell'agevolazione.
7. L'incentivo può valere anche in caso di vendita tramite società di noleggio operativo?
La normativa non prevede il leasing e/o il noleggio come modalità di accesso al contributo.
8. Tra i requisiti richiesti dal decreto è presente la voce che fa riferimento all’art.4 della delibera ARERA
541/20. Si conferma che debba essere prevista solo la predisposizione alla connettività ma che non devono essere espressamente connesse?
La normativa è finalizzata ad incentivare l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica che dovranno, pertanto, risultare connesse alla rete elettrica e funzionanti nei termini
previsti dalla normativa vigente.
9. E’ possibile presentare domanda se il progetto riguarda installazioni di infrastrutture di ricarica su più
sedi di intervento?
Si, qualora l'intervento fosse localizzato in diverse sedi, sarà possibile caricare nella sezione allegati, alla voce Altra documentazione, una dichiarazione con evidenza delle informazioni
riguardanti le altre sedi dell'intervento, ed evidenza della distribuzione delle infrastrutture di ricarica oggetto della richiesta per ciascuna di esse. Il modello di Dichiarazione
Localizzazione intervento è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa
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10. L'infrastruttura di ricarica per la quale vorrei richiedere il contributo è fuori dal perimetro di
applicazione della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, ma rientra tra le infrastrutture agevolabili di cui
all'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021. Posso, dunque, richiedere il contributo?
Si, il requisito di cui all'art. 6 comma 2 lettera c) del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021 è richiesto esclusivamente ove applicabile.
11. Non ho l’estratto conto, posso caricare un documento alternativo per attestare gli avvenuti
pagamenti?
Si, in mancanza dell’estratto conto al momento della presentazione della domanda, sarà possibile allegare alla domanda di agevolazione la richiesta di emissione dell’estratto conto per il
periodo di riferimento inviata all’istituto di credito, ed una lista movimenti con evidenza dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica,
riportante il timbro dell’istituto di credito e la firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità del documento. Resta fermo che l’estratto conto potrà essere
richiesto durante l’espletamento dei controlli di cui all’art. 9 comma 3 del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021.