Reddito energetico 2024: in cosa consiste e funzionamento

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Per il 2024/2025 il MASE ha introdotto il fondo reddito energetico 2024 quale sostegno dedicato alle famiglie che si trovano in difficoltà. Questa misura sostiene i cittadini più indigenti per ottimizzare i costi energetici in ottica di inclusività. Abbiamo riassunto in questo blog i vari articoli e i punti essenziali del decreto, focalizzandoci sulle risorse e sui requisiti indispensabili per poter usufruire del beneficio.

 

Cos’è e come funziona il reddito energetico 2024?

 

Il Fondo Reddito Energetico Nazionale è stato introdotto con il decreto n. 261/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una disposizione che ha come obiettivo il sostegno delle famiglie in condizioni di difficoltà economiche, tramite l’erogazione di contributi a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico.

 

Inoltre, mira a sostenere l’autoconsumo energetico e a favorire la diffusione delle energie rinnovabili. Quindi, il fondo è prioritariamente destinato a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico. Le risorse previste sono volte a facilitare la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo nelle loro unità residenziali, attraverso l'assegnazione di un contributo economico a copertura dei costi di realizzazione dell'impianto.

 

Reddito energetico requisiti: quali sono?

 

Probabilmente ti starai chiedendo: "Posso accedere a questo fondo? Quali requisiti sono richiesti per poter beneficiare di questa misura?“. Riassumiamo nei prossimi punti i requisiti richiesti e che troverai indicati all’art. 6 del decreto:

 

  1. Possono beneficiare del fondo le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a € 15.000 o a € 30.000 nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
  2. I soggetti beneficiari devono essere titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze;
  3. I soggetti beneficiari/un'altra persona fisica appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE devono essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica;
  4. Non dovranno essere presenti impianti di produzione già in esercizio presso tale punto di connessione. Il soggetto beneficiario dispone dell’energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare.

 

La dotazione finanziaria del fondo nazionale reddito energetico

 

La dotazione finanziaria stanziata è di € 200 milioni suddivisa in due quote eguali per il 2024 e 2025. Le risorse disponibili sono destinate per:

  • l’80 % alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

  • il 20 % alle restanti Regioni.

 

Inoltre, il Fondo potrà essere incrementato con versamenti volontari da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, ma anche organismi pubblici e organizzazioni no-profit, nonché mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, nelle modalità illustrate nel presente Regolamento.

 

Il Fondo è di tipo rotativo ed è alimentato con le risorse derivanti dalla vendita, da parte del GSE, dell’energia elettrica prodotta ma non consumata dal beneficiario e immessa in rete. In altre parole, il beneficiario „rinuncia“ a questa energia in favore del GSE.

Il contributo in conto capitale è erogato direttamente al soggetto che compie il progetto, in misura pari ai costi corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute, fino a un massimo indicato in questa tabella:

 

Potenza nominale elettrica - Pn (kWe) -2 ≤ Pn ≤ 6

Quota fissa (Euro) - 2.000

Quota variabile (Euro / kWe) - 1.500

 

Il contributo prevede una quota fissa di € 2.000 più una quota variabile di € 1.500 per ogni kW di potenza installata entro i limiti sopracitati.

 

I costi ammissibili

 

Il contributo economico copre i costi di installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, seguendo la formula chiavi in mano. Questa include i servizi aggiuntivi previsti dal decreto REN per un periodo minimo di 10 anni.

Tra gli obblighi dei soggetti realizzatori rientrano ad esempio, la stipula di una polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e di monitoraggio delle performance dell’impianto.

 

Requisiti degli impianti fotovoltaici

 

L’allegato 7 del Regolamento del Fondo spiega nel dettaglio i requisiti dei componenti dell’impianto.

 

  • Gli impianti e i componenti devono essere di nuova costruzione;
  • Gli impianti devono essere realizzati su coperture, superfici, aree e pertinenze per le quali il soggetto beneficiario sia titolare di un valido diritto reale;
  • Gli impianti devono avere potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW (è prevista una tolleranza max. +200 W);
  • Devono essere di potenza non superiore a quella impegnata in prelievo sul punto di connessione;
  • Non essere realizzati ai fini del rispetto della quota d’obbligo rinnovabile (art. 26 del D.Lgs. 199/2021);
  • Gli impianti devono essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
  • I produttori dei componenti devono essere iscritti a sistemi di gestione individuali o collettivi AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
  • I moduli fotovoltaici devono avere marcatura CE, certificato Rohs (se previsto), CEI 61730 e CEI 61215;
  • I sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica elettrica non costituiscono voce di spesa ammissibile a valere della presente misura (anche se asservite all’impianto fotovoltaico).

 

Requisiti e obblighi dei soggetti realizzatori

 

Il soggetto che realizza l‘impianto (Soggetto Realizzatore) non richiede alcun corrispettivo a titolo di anticipazione. Inoltre, il soggetto che intende realizzare gli impianti (Soggetto Beneficiario) nell’ambito del meccanismo del Reddito Energetico dovrà preliminarmente effettuare la registrazione come Operatore sul portale del GSE, nella sezione “Area Clienti“.

 

Se intendi registrarti come Soggetto Realizzatore dovrai procedere così:

 

  1. iscriviti al Registro dei Soggetti Realizzatori, autorizzando il GSE alla pubblicazione dei tuoi dati e riferimenti a supporto dei beneficiari nell’identificazione di un Soggetto Realizzatore;
  2. in fase di presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, occorrerà dichiarare il Soggetto Beneficiario in favore del quale è proposto l’intervento realizzativo. L’accreditamento del Soggetto Realizzatore è una condizione indispensabile per la presentazione dell’istanza di accesso al beneficio.

 

Il Soggetto Realizzatore dovrà elaborare un preventivo “chiavi in mano” che includa le spese da sostenere per la realizzazione dell’impianto, e si impegna a erogare per 10 anni i servizi che riportiamo di seguito.

 

1. Copertura assicurativa tramite polizza multi-rischi

 

Il regolamento prevede che il realizzatore dell’impianto stipuli una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, dalla gestione o dalla conduzione di impianti fotovoltaici (tra questi danni rientrano: danni ai beni, guasti macchine e fenomeno elettrico, furto e rapina, eventi catastrofici, protezione del reddito, responsabilità civile verso terzi, cyber risk). La polizza dovrà avere una durata di almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

La polizza potrà avere durata anche inferiore a 10 anni, purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.

 

2. Servizio di manutenzione

 

Un altro servizio accessorio è rappresentato dalla manutenzione. Il Soggetto Realizzatore deve impegnarsi a garantire un numero minimo di 3 interventi di manutenzione ordinaria programmata nei primi 10 anni di vita dell’impianto, in particolare al 3°, 6° e 9° anno dopo l’entrata in esercizio dell’impianto.

Inoltre, deve garantire gli eventuali interventi di manutenzione a evento, ovvero in caso di malfunzionamento rilevato tramite il sistema di monitoraggio. Deve impegnarsi anche ad effettuare un intervento di manutenzione al fine di ripristinare le condizioni normali di lavoro dell'impianto. Sul decreto trovi più dettagli relativi a questo punto.

 

3. Servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto

 

Il Soggetto Realizzatore dovrà monitorare la produzione dell’impianto e dotare gli impianti di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile anche dal Soggetto Beneficiario.

 

Durata e procedura richiesta per l'erogazione del reddito energetico fotovoltaico

 

Il Soggetto Beneficiario (eventualmente assistito dal Soggetto Realizzatore) effettua la richiesta di accesso al beneficio. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della “procedura a sportello” in relazione a ciascuna area geografica.

 

Il primo sportello per il 2024 verrà istituito entro 120 giorni dalla pubblicazione del Regolamento del Fondo Reddito Energetico. Il GSE provvede a dare opportuna informazione al MASE 15 giorni prima dell’avvio della procedura a sportello e pubblica sul sito istituzionale il bando.

 

Lo sportello sarà aperto fino al 31.12.2024 e sarà chiuso fino all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun anno.

 

Il GSE, nel corso dell’anno “n”, riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, saranno disponibili almeno € 5 milioni; nel caso non sia raggiunta la soglia prevista per la riapertura dello sportello, le risorse residue verranno rese disponibili per l’annualità immediatamente successiva.

 

Come richiedere il contributo

 

Il Soggetto Realizzatore effettua la richiesta di erogazione del contributo a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto al fine di ricevere l’accredito sul proprio conto corrente. Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio. Entro 60 giorni dell’entrata in esercizio dell’impianto per il quale viene richiesto l’accesso al beneficio è possibile inviare la richiesta di erogazione dei contributi in conto capitale.

 

Entro 30 giorni dall’invio della richiesta e al termine delle precedenti verifiche il GSE può accogliere, rigettare o chiedere un'integrazione per la richiesta di beneficio. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, previo espletamento delle verifiche previste, il contributo verrà erogato entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della richiesta, in un'unica soluzione e a mezzo bonifico bancario.

 

In breve

 

  • Reddito energetico come funziona: in questo articolo ti abbiamo fornito maggiori informazioni sulla misura, quali requisiti per accedere e le caratteristiche che devono essere presenti negli impianti;
  • I soggetti citati dal decreto sono il soggetto Realizzatore e il soggetto Beneficiario;
  • Se vuoi approfondire e leggere il decreto completo, lo puoi trovare qui