Per il 2024/2025 il MASE ha introdotto il fondo reddito energetico 2024 quale sostegno dedicato alle famiglie che si trovano in difficoltà. Questa misura sostiene i cittadini più indigenti per ottimizzare i costi energetici in ottica di inclusività. Abbiamo riassunto in questo blog i vari articoli e i punti essenziali del decreto, focalizzandoci sulle risorse e sui requisiti indispensabili per poter usufruire del beneficio.
Il Fondo Reddito Energetico Nazionale è stato introdotto con il decreto n. 261/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una disposizione che ha come obiettivo il sostegno delle famiglie in condizioni di difficoltà economiche, tramite l’erogazione di contributi a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico.
Inoltre, mira a sostenere l’autoconsumo energetico e a favorire la diffusione delle energie rinnovabili. Quindi, il fondo è prioritariamente destinato a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico. Le risorse previste sono volte a facilitare la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo nelle loro unità residenziali, attraverso l'assegnazione di un contributo economico a copertura dei costi di realizzazione dell'impianto.
Probabilmente ti starai chiedendo: "Posso accedere a questo fondo? Quali requisiti sono richiesti per poter beneficiare di questa misura?“. Riassumiamo nei prossimi punti i requisiti richiesti e che troverai indicati all’art. 6 del decreto:
La dotazione finanziaria stanziata è di € 200 milioni suddivisa in due quote eguali per il 2024 e 2025. Le risorse disponibili sono destinate per:
l’80 % alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
il 20 % alle restanti Regioni.
Inoltre, il Fondo potrà essere incrementato con versamenti volontari da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, ma anche organismi pubblici e organizzazioni no-profit, nonché mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, nelle modalità illustrate nel presente Regolamento.
Il Fondo è di tipo rotativo ed è alimentato con le risorse derivanti dalla vendita, da parte del GSE, dell’energia elettrica prodotta ma non consumata dal beneficiario e immessa in rete. In altre parole, il beneficiario „rinuncia“ a questa energia in favore del GSE.
Il contributo in conto capitale è erogato direttamente al soggetto che compie il progetto, in misura pari ai costi corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute, fino a un massimo indicato in questa tabella:
Potenza nominale elettrica - Pn (kWe) -2 ≤ Pn ≤ 6
Quota fissa (Euro) - 2.000
Quota variabile (Euro / kWe) - 1.500
Il contributo prevede una quota fissa di € 2.000 più una quota variabile di € 1.500 per ogni kW di potenza installata entro i limiti sopracitati.
Il contributo economico copre i costi di installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, seguendo la formula chiavi in mano. Questa include i servizi aggiuntivi previsti dal decreto REN per un periodo minimo di 10 anni.
Tra gli obblighi dei soggetti realizzatori rientrano ad esempio, la stipula di una polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e di monitoraggio delle performance dell’impianto.
L’allegato 7 del Regolamento del Fondo spiega nel dettaglio i requisiti dei componenti dell’impianto.
Il soggetto che realizza l‘impianto (Soggetto Realizzatore) non richiede alcun corrispettivo a titolo di anticipazione. Inoltre, il soggetto che intende realizzare gli impianti (Soggetto Beneficiario) nell’ambito del meccanismo del Reddito Energetico dovrà preliminarmente effettuare la registrazione come Operatore sul portale del GSE, nella sezione “Area Clienti“.
Se intendi registrarti come Soggetto Realizzatore dovrai procedere così:
Il Soggetto Realizzatore dovrà elaborare un preventivo “chiavi in mano” che includa le spese da sostenere per la realizzazione dell’impianto, e si impegna a erogare per 10 anni i servizi che riportiamo di seguito.
Il regolamento prevede che il realizzatore dell’impianto stipuli una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, dalla gestione o dalla conduzione di impianti fotovoltaici (tra questi danni rientrano: danni ai beni, guasti macchine e fenomeno elettrico, furto e rapina, eventi catastrofici, protezione del reddito, responsabilità civile verso terzi, cyber risk). La polizza dovrà avere una durata di almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
La polizza potrà avere durata anche inferiore a 10 anni, purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
Un altro servizio accessorio è rappresentato dalla manutenzione. Il Soggetto Realizzatore deve impegnarsi a garantire un numero minimo di 3 interventi di manutenzione ordinaria programmata nei primi 10 anni di vita dell’impianto, in particolare al 3°, 6° e 9° anno dopo l’entrata in esercizio dell’impianto.
Inoltre, deve garantire gli eventuali interventi di manutenzione a evento, ovvero in caso di malfunzionamento rilevato tramite il sistema di monitoraggio. Deve impegnarsi anche ad effettuare un intervento di manutenzione al fine di ripristinare le condizioni normali di lavoro dell'impianto. Sul decreto trovi più dettagli relativi a questo punto.
Il Soggetto Realizzatore dovrà monitorare la produzione dell’impianto e dotare gli impianti di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile anche dal Soggetto Beneficiario.
Il Soggetto Beneficiario (eventualmente assistito dal Soggetto Realizzatore) effettua la richiesta di accesso al beneficio. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della “procedura a sportello” in relazione a ciascuna area geografica.
Il primo sportello per il 2024 verrà istituito entro 120 giorni dalla pubblicazione del Regolamento del Fondo Reddito Energetico. Il GSE provvede a dare opportuna informazione al MASE 15 giorni prima dell’avvio della procedura a sportello e pubblica sul sito istituzionale il bando.
Lo sportello sarà aperto fino al 31.12.2024 e sarà chiuso fino all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun anno.
Il GSE, nel corso dell’anno “n”, riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, saranno disponibili almeno € 5 milioni; nel caso non sia raggiunta la soglia prevista per la riapertura dello sportello, le risorse residue verranno rese disponibili per l’annualità immediatamente successiva.
Il Soggetto Realizzatore effettua la richiesta di erogazione del contributo a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto al fine di ricevere l’accredito sul proprio conto corrente. Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio. Entro 60 giorni dell’entrata in esercizio dell’impianto per il quale viene richiesto l’accesso al beneficio è possibile inviare la richiesta di erogazione dei contributi in conto capitale.
Entro 30 giorni dall’invio della richiesta e al termine delle precedenti verifiche il GSE può accogliere, rigettare o chiedere un'integrazione per la richiesta di beneficio. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, previo espletamento delle verifiche previste, il contributo verrà erogato entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della richiesta, in un'unica soluzione e a mezzo bonifico bancario.